Fringe benefit, welfare aziendale e buoni pasto sono termini spesso utilizzati in modo improprio come sinonimi, ma in realtà presentano differenze sostanziali in termini di:
Normativa fiscale:
Fringe benefit: disciplinati dall’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Sono considerati reddito di lavoro dipendente e concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e dei contributi previdenziali. Tuttavia, non concorrono al reddito se erogati entro specifici limiti e con modalità definite dalla legge.
Welfare aziendale: un insieme di servizi e beni erogati ai dipendenti che non costituiscono reddito di lavoro e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e dei contributi previdenziali. Regolamentati da accordi contrattuali o piani unilaterali del datore di lavoro.
Buoni pasto: disciplinati dall’art. 51, comma 3-bis, del TUIR. Non sono considerati reddito di lavoro e sono esenti da IRPEF e contributi previdenziali per un valore massimo giornaliero definito dal decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
